Il 12 febbraio 2025, presso la Suprema Corte di Cassazione di Roma, è partito ufficialmente l’iter della proposta di legge di iniziativa popolare “Guglielmo Minervini – Quote generazionali nelle istituzioni”. La proposta di legge che porta il nome di Guglielmo Minervini, Sindaco di Molfetta dal 1994 al 2001 e Consigliere regionale dal 2005 fino al 2016, ha l’obiettivo di introdurre quote generazionali nelle liste elettorali per riequilibrare la presenza di tutte le fasce d’età nei luoghi decisionali: Parlamento, Regioni e Comuni. Oggi l’età media di chi siede nei luoghi decisionali è superiore ai 50 anni, mentre i giovani sotto i 35 anni sono quasi assenti. La proposta, perciò, ispirata all’impegno innovativo e trasversale di Guglielmo Minervini, punta a garantire una rappresentanza più equa tra giovani, adulti e anziani, superando gli squilibri attuali. Ecco i punti fondamentali della proposta: introduzione di quote generazionali obbligatorie per le candidature alle elezioni politiche, regionali e comunali; equa distribuzione tra fasce di età: giovani (18-35 anni), adulti (36-55 anni) e anziani (56+ anni), con percentuali minime di rappresentanza proporzionate alla composizione demografica; alternanza obbligatoria nelle liste: le diverse fasce di età devono essere distribuite in modo bilanciato nelle posizioni di lista; incentivi per i partiti che rispettano le quote: maggiori finanziamenti pubblici e visibilità in campagna elettorale; monitoraggio annuale da parte di un Comitato nazionale istituito presso il Ministero dell’Interno.
La proposta è importante perché non è stata pensata “per” una parte contro un’altra. E non è neanche una legge “per i giovani”. Vuole essere, invece, una legge per tutte le generazioni. Serve a garantire che chi dovrà convivere più a lungo con gli effetti delle decisioni politiche di oggi, possa avere voce in capitolo. Oltretutto, serve a costruire anche una politica più lungimirante, capace di integrare innovazione ed esperienza, urgenza e visione.
Così si è espresso il Comitato promotore subito dopo aver depositato la proposta: «In questi anni – “senza” – abbiamo ascoltato le voci e raccontato le storie dei territori di Puglia, dentro e fuori le istituzioni, con inquietudine e con audacia ci siamo sforzati a connetterli fra di loro. Ci siamo impegnati, per non tradire la storia da cui veniamo, ad accogliere l’idea di costituire un comitato promotore per presentare una proposta di legge di iniziativa popolare sulle quote generazionali in Parlamento, nelle Regioni e nei Comuni. Questa è la miglior pratica per attivare la Politica Generativa, dal basso, dai territori. Oggi, le nuove generazioni, che rappresentano una parte significativa della popolazione italiana, sono spesso sottorappresentate sia a livello centrale che locale. La proposta di legge, che parte oggi con la costituzione del Comitato Promotore, mira ad introdurre un sistema di quote generazionali che garantisca una rappresentanza equilibrata nelle istituzioni politiche, al fine di favorire un ricambio sano e sostenibile delle classi politiche e rispondere in modo più equo alle necessità di tutti i cittadini. Da questa azione sentiamo la responsabilità di aprire spazi di confronto e di adesione ad una stagione che farà dimenticare quello che abbiamo perso per riconnetterci su quello che abbiamo ancora da dare».
Il 5 maggio scorso, presso l’Aula Giulio Cesare del Campidoglio a Roma, c’è stato un incontro pubblico per sostenere la raccolta firme ed è stata un’occasione per approfondire i contenuti della proposta, ascoltare testimonianze e confrontarsi sul valore della rappresentanza generazionale. All’incontro hanno partecipato: Maria Turtur, Presidente Associazione Guglielmo Minervini; Andrea Capellini, ANCI Giovani Emilia Romagna; Luca Falbo, Primavera degli Studenti; Matteo Hallissey, Presidente Nazionale Più Europa e Radicali; Sara Gilardi, Azione under 30; Alessandro Scirocco, vice Presidente Azione e Partecipazione; Andrea Zuddas, Consigliere di Presidenza del Consiglio Nazionale Giovani; Valeria Torta e Carl Alfiero, 20e30; Luigi Cazzato, Associazione Guglielmo Minervini e Comitato Promotore; Alfredo Marini, PoV Magazine; Antonio Aventaggiato, Autore della proposta di legge; Gianni La Bella, Direzione Nazionale Democrazia Solidale; Lorenzo Zardi, vice Presidente Giovani Azione Cattolica; Rosalinda Giannotti, YEP Comitato Europeo delle Regioni; Alessandro Bruscella, Unione degli Studenti; Luigi Bisogno, Network giovani M5S; Giacomo Cazzato, Sindaco di Tiggiano e Comitato Promotore; Lorenzo Marinone, Consigliere comunale Roma e delegato del Sindaco per le politiche giovanili; Federico Bennardo, Comitato Promotore; Lino Renna, vice Presidente Associazione Guglielmo Minervini e coordinatore nazionale del comitato promotore.
La proposta di legge
Articolo 1 – Obiettivo della legge
1.1 La presente legge ha l’obiettivo di garantire una rappresentanza equilibrata delle generazioni all’interno delle istituzioni politiche, con particolare attenzione alle fasce più giovani, attraverso l’introduzione di quote generazionali obbligatorie per le elezioni politiche, regionali e comunali.
1.2 L’introduzione delle quote generazionali si prefigge di favorire il ricambio generazionale, di promuovere una politica più inclusiva e di incentivare la partecipazione dei giovani alla vita democratica.
Articolo 2 – Definizione di “quota generazionale”
2.1 Per “quota generazionale” si intende la percentuale di rappresentanti appartenenti a ciascuna fascia di età, distribuite nelle diverse sedi istituzionali, con particolare riferimento alle seguenti categorie:
- a) Giovani: persone con età compresa tra i 18 e i 35 anni;
- b) Adulti: persone con età compresa tra i 36 e i 55 anni;
- c) Anziani: persone con età di 56 anni e oltre.
2.2 La quota di rappresentanza per ciascuna fascia di età sarà stabilita tenendo conto della composizione demografica della popolazione italiana, come risultante dai dati Istat.
Articolo 3 – Quote generazionali nelle elezioni politiche (Parlamento)
3.1 Nelle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, i partiti politici e i gruppi politici che partecipano alle elezioni dovranno rispettare le seguenti percentuali minime di candidati per ciascuna fascia di età:
- a) Giovani (18-35 anni): almeno il 20% dei candidati;
- b) Adulti (36-55 anni): almeno il 40% dei candidati;
- c) Anziani (56 anni e oltre): almeno il 40% dei candidati.
3.2 In caso di violazione delle quote di cui al comma 1, le liste presentate saranno inammissibili e non potranno partecipare alle elezioni.
Articolo 4 – Quote generazionali nelle elezioni regionali
4.1 Nelle elezioni per i Consigli regionali, le liste di candidati dovranno rispettare le seguenti quote generazionali:
- a) Giovani (18-35 anni): almeno il 15% dei candidati;
- b) Adulti (36-55 anni): almeno il 45% dei candidati;
- c) Anziani (56 anni e oltre): almeno il 40% dei candidati.
4.2 Le Regioni che, attraverso le loro leggi elettorali, non rispettano le disposizioni contenute nel presente articolo dovranno adeguarsi entro sei mesi dalla promulgazione della legge.
Articolo 5 – Quote generazionali nelle elezioni comunali
5.1 Nelle elezioni per i consigli comunali e per le cariche di sindaco, i partiti e le coalizioni dovranno rispettare le seguenti quote generazionali:
- a) Giovani (18-35 anni): almeno il 10% dei candidati;
- b) Adulti (36-55 anni): almeno il 50% dei candidati;
- c) Anziani (56 anni e oltre): almeno il 40% dei candidati.
5.2 Nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, le percentuali di cui al comma 1 potranno essere ridotte di un terzo, ma dovrà essere comunque garantita una rappresentanza delle diverse fasce generazionali.
Articolo 6 – Meccanismi di selezione e alternanza
6.1 I partiti, le coalizioni e le liste civiche dovranno garantire l’alternanza tra candidati delle diverse fasce di età all’interno delle proprie liste, in modo da assicurare un’adeguata distribuzione delle generazioni in tutte le posizioni di candidatura.
6.2 Ogni lista elettorale dovrà presentare candidati di età diversa in ogni sezione, e le liste dovranno essere predisposte in modo da favorire la rappresentanza proporzionale di ciascuna fascia di età.
Articolo 7 – Incentivi per i partiti che rispettano le quote generazionali
7.1 I partiti che rispettano le quote generazionali potranno beneficiare di incentivi economici, tra cui l’accesso a un maggior finanziamento pubblico previsto dalla legge sui partiti politici, e potrà essere previsto un premio di visibilità in occasione della campagna elettorale.
7.2 I partiti dovranno altresì attuare politiche di inclusione dei giovani, quali programmi di formazione politica, tirocini e stage all’interno delle proprie strutture.
Articolo 8 – Monitoraggio e controllo
8.1 Un Comitato Nazionale per la Parità Generazionale, istituito presso il Ministero dell’Interno, avrà il compito di monitorare l’applicazione delle quote generazionali a livello nazionale, regionale e comunale.
8.2 Il Comitato avrà inoltre il compito di fornire un rapporto annuale sul rispetto delle quote generazionali, fornendo i dati sulle elezioni e sulle candidature presentate da ciascun partito, coalizione o lista.
Articolo 9 – Entrata in vigore e applicazione
9.1 La presente legge entrerà in vigore sei mesi dopo la sua approvazione definitiva da parte del Parlamento e sarà applicabile a tutte le elezioni successive.
9.2 Le disposizioni in materia di quote generazionali nelle elezioni comunali entreranno in vigore alle successive elezioni amministrative dopo l’approvazione della legge.
Articolo 10 – Disposizioni finali
10.1 Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.
10.2 Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, il Governo adotterà i provvedimenti necessari per la sua attuazione, incluse le modifiche alle leggi elettorali regionali e comunali per garantire la piena attuazione delle quote generazionali.
La raccolta firme è attiva fino a luglio e può essere effettuata sia online, tramite SPID, a questo link
sia offline, nei Comuni e nei comitati locali.



























